Legge
Legge 723/1975
Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione.
Riferimento normativo
LEGGE 9 dicembre 1975, n. 723
Testo normativo
LEGGE n. 723/1975
# LEGGE 9 dicembre 1975, n. 723
## Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della
navigazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli articoli 143 , 158 e 159 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: Art. 1 "Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane. - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati: a) a cittadini italiani; b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private; c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea". "Art. 158 - Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati. - Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza". "Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati. - Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1975 LEONE MORO - REALE - GIOIA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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