Legge

Legge 723/1970

Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni compiti dalle calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970.

Pubblicato: 16/10/1970 In vigore dal: 16/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 723/1970 # DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723 ## Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni compiti dalle calamita' naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1 In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso ((dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971)) il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti comuni: Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia. Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiali, delle cambiali è di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 7 ottobre 1970 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni.

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