Cosa prevede la Legge 720/1984 in merito al sistema di tesoreria unica per gli enti pubblici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 720/1984 istituisce un sistema centralizzato di gestione dei flussi di cassa per enti e organismi pubblici, affidando le operazioni di incasso e pagamento a istituti di credito, tesorieri o cassieri che agiscono come organi di esecuzione. Il sistema si basa su contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, distinguendo tra contabilità fruttifere (per entrate proprie tributarie, extratributarie e da servizi) e infruttifere (per altre entrate e assegnazioni statali). Le operazioni di pagamento vengono addebitate prioritariamente alla contabilità fruttifera fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
La normativa prevede che il Ministro del Tesoro fissi mediante decreto i tassi di interesse per le contabilità fruttifere, entro un range compreso tra gli interessi sui libretti postali di risparmio e i buoni ordinari del Tesoro trimestrale. Un aspetto cruciale è la garanzia della piena e immediata disponibilità delle somme spettanti agli enti in ogni momento, indipendentemente dalla loro giacenza in tesoreria. Gli oneri derivanti dalla corresponsione degli interessi (stimati in 40 miliardi di lire annui per il 1985-1986) sono coperti mediante riduzioni di stanziamenti specifici del bilancio dello Stato.
L'entrata in vigore del sistema è stata rinviata più volte: inizialmente prevista per il 30 agosto 1984, è stata posticipata al 1° gennaio 1986, poi al 1° marzo 1986, e infine al 1° giugno 1986. Fino all'emanazione dei decreti attuativi del Ministro del Tesoro, continuavano ad applicarsi le disposizioni precedenti della Legge 119/1981 e successive modifiche, garantendo continuità operativa durante la fase transitoria.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720
Testo normativo
LEGGE n. 720/1984
# LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720
## Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372 , con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. (2) (3) ((5)) Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma. Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale. Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere. All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge. -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 22 novembre 1985 (in G.U. 03/12/1985, n. 284) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , è fissata al 1° gennaio 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Decreto 27 dicembre 1985 (in G.U. 30/12/1985, n. 305) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° gennaio 1986 con decreto ministeriale 22 novembre 1985, citato nelle premesse, è spostata al 1° marzo 1986". -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il Decreto 19 febbraio 1986 (in G.U. 22/02/1986, n. 44) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, è spostata al 1° giugno 1986".
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La Legge 720/1984 è il riferimento normativo per il sistema di tesoreria unica degli enti pubblici, disciplinando contabilità speciali fruttifere e infruttifere, gestione dei flussi di cassa, tassi di interesse su depositi pubblici e rapporti tra tesorieri e sezioni di tesoreria provinciale. Commercialisti e responsabili amministrativi di enti pubblici la consultano per comprendere la gestione delle entrate tributarie, extratributarie, mutui, assegnazioni statali e le modalità di pagamento prioritario dalle disponibilità fruttifere.
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