Legge

Legge 72/2004

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.

Pubblicato: 23/03/2004 In vigore dal: 22/03/2004 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi dei prestatori di servizi internet in caso di violazioni di diritto d'autore commesse per via telematica secondo il D.L. 72/2004?

Spiegato da FiscoAI
Il D.L. 72/2004 introduce misure specifiche per contrastare la diffusione abusiva di opere protette da diritto d'autore attraverso internet. I prestatori di servizi della società dell'informazione (come provider, hosting provider e piattaforme) hanno l'obbligo di comunicare alle autorità di polizia, su provvedimento dell'autorità giudiziaria, le informazioni in loro possesso per identificare i gestori dei siti e gli autori delle violazioni. Inoltre, devono adottare tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai contenuti illegali o rimuoverli dai loro sistemi. La normativa si applica a chiunque gestisca servizi telematici, ad eccezione dei semplici fornitori di connettività, e riguarda specificamente la comunicazione al pubblico di opere protette immesse in reti telematiche a scopo di lucro. La violazione di questi obblighi è sanzionata con una multa amministrativa da 50.000 a 250.000 euro, rappresentando un deterrente significativo per il mancato rispetto delle disposizioni.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 72/2004 # DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72 ## Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di <em><strong>((opere dell'ingegno))</strong></em>, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonch&egrave; per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attivit&agrave; cinematografiche, dello spettacolo e dello sport; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivit&agrave; culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43 )) . 2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, dopo la lettera a) &egrave; inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorit&agrave; giudiziaria, i prestatori di servizi della societ&agrave; dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , comunicano alle autorit&agrave; di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorit&agrave; giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societ&agrave; dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivit&agrave; alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 , 15 , 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 &egrave; punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall' articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 . 8. All' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) &egrave; sostituita dalla seguente: "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte"; b) dopo la lettera h) &egrave; aggiunta la seguente: "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore". 9. All' articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso &egrave; dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societ&agrave; italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, &egrave; responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 &egrave; punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonch&egrave;, nei casi pi&ugrave; gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attivit&agrave; commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))

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