Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di
((opere dell'ingegno)), nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.
Quali sono gli obblighi dei prestatori di servizi internet in caso di violazioni di diritto d'autore commesse per via telematica secondo il D.L. 72/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il D.L. 72/2004 introduce misure specifiche per contrastare la diffusione abusiva di opere protette da diritto d'autore attraverso internet. I prestatori di servizi della società dell'informazione (come provider, hosting provider e piattaforme) hanno l'obbligo di comunicare alle autorità di polizia, su provvedimento dell'autorità giudiziaria, le informazioni in loro possesso per identificare i gestori dei siti e gli autori delle violazioni. Inoltre, devono adottare tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai contenuti illegali o rimuoverli dai loro sistemi. La normativa si applica a chiunque gestisca servizi telematici, ad eccezione dei semplici fornitori di connettività, e riguarda specificamente la comunicazione al pubblico di opere protette immesse in reti telematiche a scopo di lucro. La violazione di questi obblighi è sanzionata con una multa amministrativa da 50.000 a 250.000 euro, rappresentando un deterrente significativo per il mancato rispetto delle disposizioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 72/2004
# DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72
## Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di
<em><strong>((opere dell'ingegno))</strong></em>, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43 )) . 2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 , 15 , 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall' articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 . 8. All' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte"; b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore". 9. All' articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonchè, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 72/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il D.L. 72/2004 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dei servizi internet e deve gestire questioni di diritto d'autore, pirateria telematica e responsabilità dei provider. Consulenti legali e compliance officer lo consultano per comprendere gli obblighi di notice and takedown, la responsabilità solidale dei distributori, il compenso per copia privata e le sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni sulla diffusione abusiva di opere dell'ingegno.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.