Attribuzione della facolta' ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.
LEGGE n. 702/1956
# LEGGE 25 giugno 1956, n. 702
## Attribuzione della facolta' ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di
disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in
applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e
dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni,
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di
edifici giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392 , modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 , il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.
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