Legge
Legge 7/1952
Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.
Riferimento normativo
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 7
Testo normativo
LEGGE n. 7/1952
# LEGGE 8 gennaio 1952, n. 7
## Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184,
concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti
alluvioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184 , concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, con le seguenti modificazioni: L'art. 1 è sostituito dal seguente: "Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto finiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate. Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonchè di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali". L'art. 2 è sostituito dal seguente: "Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi, anche se sostenute da privati, sono a carico dello Stato entro il limite massimo, quando le spese siano sostenute da privati, del sussidio, di cui al successivo comma. I privati hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute dal giorno della richiesta, con la quale dovranno anche provare di aver dato di essa comunicazione ai profughi. A favore di coloro che non fruiscano della assistenza, di cui al comma precedente, e che versino in stato di bisogno, e concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo famiglia e di lire 10 per ogni componente a carico, comprensivo dell'indennità prevista dall' art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997 . All'atto della cessazione delle provvidenze, di cui ai precedenti comma, a ciascun capo famiglia sarà corrisposto un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 5000 e non superiore a lire 10.000, purchè il suo ritorno in residenza avvenga entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro. La concessione di tale sussidio non pregiudica in alcun modo l'assistenza prevista per i sinistrati dal successivo art. 3". Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente art. 2-bis: "I profughi ed i sinistrati proprietari di non più di 23 capi di bestiame bovino, i quali abbiano avuto ed abbiano il bestiame fuori delle loro aziende agricole in luoghi indicati dagli Ispettorati agrari provinciali, possono ottenere, a cura degli Ispettorati medesimi, la somministrazione di foraggio e di mangime necessario al sostentamento dal bestiame stesso. I pagamento del foraggio e del mangime, forniti a credito, avverrà a mezzo di trattenute, all'atto della liquidazione dei contributi agli interessati". L'art. 3 è sostituito dal seguente: "Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dai Ministro per l'interno. I sinistrati che abbiano perduto l'alloggio e che non abbiano reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in gravi accertate condizioni di bisogno, hanno diritto anche se rimasti nelle zone col pile, alla corresponsione del sussidio temporaneo, di cui al secondo comma dell'art. 2". Dopo l'art. 3 aggiunto i seguente art. 3-bis: "Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni, previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dette aperture di credito potranno essere disposte sino al limite massimo di lire duecentomilioni". L'art. 4 è sostituito dal seguente: "Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà fino alla concorrenza di due miliardi di lire mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capito o 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Per le ulteriori eventuali occorrenze si provvederà con successive disposizioni legislative". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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