Legge

Legge 69/2015

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083)

Pubblicato: 30/05/2015 In vigore dal: 27/05/2015 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 69/2015 ai delitti contro la pubblica amministrazione e quali pene sono state inasprite?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 69/2015 ha introdotto significative modifiche al Codice Penale per irrigidire le sanzioni relative ai delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione, peculato e concussione. La normativa riguarda i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, nonché i privati che corrompono questi soggetti. In pratica, le pene detentive sono state notevolmente aumentate: ad esempio, il peculato passa da "quattro a dieci anni" a "quattro anni a dieci anni e sei mesi", la corruzione per l'esercizio della funzione da "uno a cinque anni" a "uno a sei anni", e la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio da "quattro a otto anni" a "sei a dieci anni". La legge introduce anche una circostanza attenuante importante: chi si adopera efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del reato, assicurare le prove e individuare i responsabili può beneficiare di una riduzione di pena da un terzo a due terzi. Per le aziende e i commercialisti, è rilevante che la condanna per determinati delitti comporta l'estinzione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69

Testo normativo

LEGGE n. 69/2015 # LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 ## Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»; b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»; c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»; e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; g) all'articolo 319-ter: 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»; h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»; i) all'articolo 323-bis: 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 32-ter , 32-quinquies , 35 , 314 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater e 323-bis del codice penale , come modificati dalla presente legge: «Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni.». «Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.». «Art. 35. (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.». «Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.». «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.». «Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.». «Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.». «Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.». «Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.».

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La Legge 69/2015 è il riferimento normativo per comprendere i delitti di corruzione, peculato, concussione e corruzione in atti giudiziari nel diritto penale italiano. Professionisti e aziende che operano con la pubblica amministrazione devono conoscere le sanzioni relative a corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare utilità e le circostanze attenuanti previste dall'articolo 323-bis, nonché le conseguenze sulla capacità di contrattare con enti pubblici.

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