Legge

Legge 69/2000

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

Pubblicato: 28/03/2000 In vigore dal: 22/03/2000 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziari previsti dalla Legge 69/2000 per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 69/2000 stanzia risorse finanziarie significative per potenziare e qualificare l'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, con particolare attenzione ai disabili sensoriali. Il finanziamento ammonta a 25.369 milioni di lire per l'anno 2000 e 21.273 milioni annui a partire dal 2001, incrementando il Fondo di cui alla Legge 440/1997. La norma destina il 55% delle risorse alla riforma delle scuole e istituti a carattere atipico, inclusi corsi di alta qualificazione per docenti, mentre il restante 45% finanzia progetti di integrazione scolastica e formazione del personale. Gli interventi possono essere realizzati direttamente dalle istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con istituti specializzati, o dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite convenzioni con enti specializzati nel trattamento di specifiche forme di handicap. Aspetto rilevante è che queste risorse sono aggiuntive rispetto ai finanziamenti ordinari già destinati all'integrazione scolastica, garantendo così un potenziamento effettivo dell'offerta formativa per gli alunni disabili.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 marzo 2000, n. 69

Testo normativo

LEGGE n. 69/2000 # LEGGE 22 marzo 2000, n. 69 ## Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 , è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali. 2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all' articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti. 3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica. 4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 18 dicembre 1997, n. 440 , reca: "Istruzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". - Si riporta il testo dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".

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La Legge 69/2000 rappresenta un intervento normativo nel settore dell'istruzione e dell'integrazione scolastica, disciplinando l'allocazione di fondi pubblici per handicap sensoriali, autonomia didattica e sperimentazione organizzativa. Dirigenti scolastici e responsabili di istituti specializzati la consultano per comprendere le modalità di finanziamento, la ripartizione delle risorse tra riforma degli istituti atipici e progetti di integrazione, nonché le procedure convenzionali con il Ministero per l'erogazione dei fondi destinati all'educazione inclusiva.

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