Legge

Legge 69/1992

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Pubblicato: 13/02/1992 In vigore dal: 29/01/1992 Documento ufficiale

Quali diritti retributivi hanno i lavoratori che svolgono funzioni presso i seggi elettorali durante le consultazioni elettorali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 69/1992 fornisce un'interpretazione autentica della normativa sui diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali. Si applica a tutti i soggetti che ricoprono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, i candidati e i rappresentanti di partiti durante i referendum. La norma stabilisce che questi lavoratori hanno diritto a specifiche quote retributive aggiuntive rispetto alla ordinaria retribuzione mensile, oppure a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi che ricadono nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. In pratica, se un lavoratore svolge funzioni elettorali durante giorni festivi o non lavorativi, il datore di lavoro deve corrispondere compensi specifici o concedere giorni di riposo equivalenti. Per le aziende, questo significa che i giorni di assenza per attività elettorale sono considerati giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti, quindi non possono essere conteggiati come assenze ingiustificate e devono essere retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69

Testo normativo

LEGGE n. 69/1992 # LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69 ## Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come sostituito dall' articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 53/1990 , è così formulato: "Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

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La Legge 69/1992 disciplina il trattamento economico dei lavoratori in funzioni elettorali, regolando quote retributive aggiuntive, riposi compensativi e giorni festivi durante le consultazioni. Commercialisti e responsabili risorse umane devono considerare questa normativa nella gestione delle buste paga, nella contabilizzazione dei costi del personale e nel rispetto degli obblighi di retribuzione per attività di rilevanza costituzionale come le operazioni elettorali.

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