Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (09G0085)
Cosa stabilisce la Legge 68/2009 riguardo ai rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 68/2009 approva una nuova intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, che rappresenta la Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste). Questa legge modifica l'intesa precedente del 1993, aggiornandola secondo le disposizioni costituzionali sull'autonomia religiosa. L'intesa rappresenta un accordo bilaterale che regola i rapporti istituzionali, organizzativi e patrimoniali tra lo Stato e questa confessione religiosa, garantendo il rispetto dell'articolo 8 della Costituzione che tutela la libertà religiosa. La modifica era stata prevista dalla legge 449/1984, che stabiliva un riesame decennale del contenuto dell'intesa originaria. Questa normativa è rilevante per enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche e professionisti che operano nel settore del diritto ecclesiastico, in quanto disciplina diritti, doveri e modalità di collaborazione tra le istituzioni statali e la comunità valdese.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 giugno 2009, n. 68
Testo normativo
LEGGE n. 68/2009
# LEGGE 8 giugno 2009, n. 68
## Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione
dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola
valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione. (09G0085)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese 1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409 , ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 5 ottobre 1993, n. 409 , reca: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.». - Si riporta il testo dell' art. 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese): «Art. 20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all' art. 8 della Costituzione , le intese del caso.».
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La Legge 68/2009 è il riferimento normativo per chi opera nel diritto ecclesiastico e nei rapporti tra confessioni religiose e Stato italiano, disciplinando intese, autonomia religiosa e applicazione dell'articolo 8 della Costituzione. Consulenti legali e amministratori di enti religiosi la consultano per questioni relative a riconoscimento giuridico, patrimonio ecclesiastico, agevolazioni fiscali e regime tributario delle chiese valdesi, nonché per comprendere il quadro normativo delle intese confessionali.
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