Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.
Cosa prevede la Legge 68/2004 e quali sono le sue disposizioni principali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 68/2004, promulgata il 12 marzo 2004, rappresenta la conversione in legge del decreto-legge 9/2004 del 20 gennaio. Il provvedimento ha due finalità principali: da un lato, proroga la partecipazione italiana alle operazioni internazionali già in corso; dall'altro, introduce disposizioni specifiche a favore delle vittime militari e civili colpite da attentati terroristici all'estero. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2. Nel corso del tempo, il provvedimento ha subito modifiche significative, in particolare con il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, che ha ripristinato la vigenza dell'articolo 1-bis del decreto-legge originario, precedentemente abrogato. Questo intervento normativo si inserisce nel contesto della gestione delle missioni internazionali italiane e della tutela delle persone coinvolte in eventi terroristici, rappresentando un impegno dello Stato verso i cittadini esposti a rischi in operazioni all'estero.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 marzo 2004, n. 68
Testo normativo
LEGGE n. 68/2004
# LEGGE 12 marzo 2004, n. 68
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio
2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a
operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel modificare l' art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l' articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ".
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La Legge 68/2004 riguarda la proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali e le disposizioni a favore delle vittime di attentati terroristici all'estero. Professionisti del diritto amministrativo e della sicurezza consultano questa normativa per questioni relative a missioni militari, protezione civile, indennizzi alle vittime e responsabilità dello Stato. Il provvedimento si collega ai temi di diritto internazionale, diritto militare e tutela dei diritti delle persone danneggiate da atti terroristici.
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