Legge

Legge 673/1957

Elevamento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 10/08/1957 In vigore dal: 30/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 30 luglio 1957, n. 673

Testo normativo

LEGGE n. 673/1957 # LEGGE 30 luglio 1957, n. 673 ## Elevamento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni, qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti massimi di età di anni 58 e di anni 60, previsti per il loro collocamento a riposo dall'art. 83 d) del regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , e successive modificazioni, e conservino i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della loro qualifica. La presente legge è applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui collocamento a riposo in base al citato art. 83 d) sarebbe avvenuto con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957. Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà: a) di accettare fino a trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale le domande presentate anche dopo la decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto art. 83 d) semprechè tale decorrenza non sia anteriore al 1° agosto 1957; b) di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, termini più brevi di quello normale suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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