Quali sono i termini per il deposito della documentazione nelle procedure esecutive immobiliari secondo il Decreto-Legge 64/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 64/1999 introduce una disciplina transitoria che proroga i termini per il deposito della documentazione necessaria alla vendita in sede di procedura esecutiva immobiliare. La norma si applica ai procedimenti esecutivi già in corso, per i quali l'istanza di vendita era stata proposta prima dell'entrata in vigore della riforma del 1998. Il decreto stabilisce quattro scadenze differenziate in base alla data di deposito dell'istanza di vendita: entro il 21 dicembre 1999 per istanze depositate entro il 31 dicembre 1995; entro il 21 aprile 2000 per istanze depositate entro il 31 dicembre 1997; entro il 21 luglio 2000 per istanze depositate entro il 31 dicembre 1998; entro il 21 ottobre 2000 per istanze depositate entro il 31 dicembre 1999. La proroga è stata necessaria a causa delle obiettive difficoltà nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, al fine di evitare l'estinzione massiccia di procedure esecutive con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il mancato rispetto di questi termini comporta l'estinzione della procedura esecutiva con effetti significativi sulla tutela del creditore.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 64/1999
# DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64
## Disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del
codice di procedura civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l' articolo 567 del codice di procedura civile , ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva; Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 , cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge; Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decretolegge: Art. 1 1. L' articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 , è sostituito dal seguente: "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
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Il Decreto-Legge 64/1999 disciplina i termini di deposito della documentazione nelle procedure esecutive immobiliari secondo l'articolo 567 del codice di procedura civile, interessando avvocati, professionisti legali e creditori che gestiscono pignoramenti e vendite forzate. La normativa è rilevante per chi opera nel contesto delle esecuzioni immobiliari, trascrizioni ipotecarie e estinzione dei procedimenti esecutivi.
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