Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attivita' economica nazionale ed altri provvedimenti, nonche' variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58.
LEGGE n. 637/1958
# LEGGE 24 giugno 1958, n. 637
## Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse
condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attivita'
economica nazionale ed altri provvedimenti, nonche' variazioni allo
stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari
Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio
finanziario 1957-58.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595 , dipendenti da eccezionali calamità naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonchè per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595 , è aumentata di lire 4500 milioni.
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