Cosa si intende per "prodotto editoriale" secondo la Legge 62/2001 e quali sono i criteri per identificarlo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 62/2001 definisce il "prodotto editoriale" come qualsiasi contenuto informativo realizzato su supporto cartaceo (inclusi libri) o informatico, destinato alla diffusione presso il pubblico attraverso ogni mezzo, inclusi canali elettronici, radio e televisione. La norma esclude esplicitamente i prodotti discografici, cinematografici e le comunicazioni aziendali interne. L'elemento identificativo principale del prodotto editoriale è la "testata", ovvero il titolo che contraddistingue una pubblicazione periodica e ne garantisce l'unicità e la riconoscibilità nel mercato editoriale.
Per i prodotti diffusi con periodicità regolare e identificati da una testata, si applicano gli obblighi previsti dalla legge sulla stampa del 1948, inclusa la registrazione presso il tribunale e la designazione di un direttore responsabile. La norma introduce inoltre la categoria del "quotidiano on line", definito come testata giornalistica registrata, con direttore iscritto all'Ordine dei giornalisti, che pubblica prevalentemente contenuti online con frequenza almeno quotidiana, senza essere una mera trasposizione di una testata cartacea e senza configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 marzo 2001, n. 62
Testo normativo
LEGGE n. 62/2001
# LEGGE 7 marzo 2001, n. 62
## Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . ((Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.)) Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 . ((8)) ((3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie)) ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 26 ottobre 2016, n. 198 ha disposto (con l'art. 3, comma 4, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio successivo a quello in corso.
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La Legge 62/2001 è il riferimento normativo per definire il perimetro dei "prodotti editoriali" e disciplinare testata, periodicità e obblighi di registrazione presso i tribunali. Editori, giornalisti e consulenti aziendali la consultano per chiarire la qualificazione di pubblicazioni periodiche, quotidiani online, riviste e prodotti informativi, nonché per comprendere le esclusioni relative a opere filmiche, prodotti discografici e comunicazioni aziendali.
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