Legge

Legge 614/1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

Pubblicato: 02/09/1976 In vigore dal: 19/08/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 19 agosto 1976, n. 614

Testo normativo

LEGGE n. 614/1976 # LEGGE 19 agosto 1976, n. 614 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo le parole: "imballaggi preconfezionati" è aggiunta la seguente: "CEE" e sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè alle bottiglie recipienti-misura CEE". All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo: 1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45; 2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri; 3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri; 4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri; 5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri; 6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri. Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri. All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo. All'allegato I, nella nota, la frase: "I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella" è sostituita dalla seguente: "I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 agosto 1976 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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