Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 61/2009 in materia di giurisdizione e detenzione di sospetti pirati nelle operazioni di contrasto alla pirateria?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 61/2009 modifica la disciplina sulla giurisdizione penale italiana per i reati commessi durante le operazioni militari di contrasto alla pirateria al largo della Somalia, in attuazione dell'operazione "Atalanta" dell'Unione Europea. La norma si applica alle unità navali italiane impegnate in queste missioni internazionali e riguarda specificamente i reati commessi a danno dello Stato italiano, di cittadini o beni italiani in alto mare o in acque territoriali altrui. Il decreto autorizza l'esercizio della giurisdizione italiana per i reati accertati nelle aree di svolgimento della missione e consente la detenzione a bordo dei vettori militari di persone sospettate di pirateria per il tempo necessario al trasferimento verso i paesi partner (come il Kenya), in conformità agli accordi internazionali. La norma si applica anche ai procedimenti già in corso al momento dell'entrata in vigore, prevedendo che i provvedimenti siano trasmessi con modalità telematica, senza generare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. 61
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 61/2009
# DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. 61
## Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
(09G0082)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 10 , 77 e 87 della Costituzione ; Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia; Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008 , relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea «Atalanta»; Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , concernente lo scambio di Lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. All' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»; b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti: « 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.». 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Il Decreto-Legge 61/2009 disciplina la giurisdizione penale italiana, la competenza territoriale in alto mare, la detenzione cautelare a bordo di navi militari e l'esecuzione di accordi internazionali in materia di contrasto alla pirateria. La normativa è rilevante per comprendere l'applicazione della sovranità italiana nelle operazioni EUNAVFOR, il trasferimento di imputati verso Stati terzi e l'attuazione delle decisioni PESC dell'Unione Europea.
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