Quali sono le disposizioni finanziarie urgenti previste dal Decreto-Legge 61/2008 in materia di protezione civile e quali risorse sono stanziate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 61/2008, emanato il 8 aprile 2008, rappresenta un intervento normativo urgente volto a garantire la continuazione delle attività di protezione civile e a fornire agevolazioni fiscali ai contribuenti colpiti dal terremoto in Marche e Umbria. La norma si applica alle amministrazioni pubbliche competenti in materia di protezione civile e ai cittadini residenti nelle zone terremotate. Il decreto prevede l'integrazione di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008 all'autorizzazione di spesa già esistente, risorse necessarie per finanziare interventi e attività di protezione civile. Questi fondi vengono reperiti mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, con prelievi da diversi ministeri: Giustizia (9.903.000 euro), Pubblica Istruzione (29.850.000 euro), Beni e Attività Culturali (3.057.000 euro), Trasporti (1.331.000 euro) e Università e Ricerca (4.659.000 euro). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a operare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 61/2008
# DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61
## Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 117 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attività culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'università e della ricerca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Il Decreto-Legge 61/2008 è lo strumento normativo di riferimento per gli interventi urgenti in materia di protezione civile, stanziamenti di bilancio e agevolazioni fiscali per le zone terremotate. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le misure di abbattimento fiscale, le variazioni di bilancio dello Stato e i fondi di riserva destinati a situazioni di emergenza e calamità naturali.
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