Legge

Legge 607/1951

Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti.

Pubblicato: 08/08/1951 In vigore dal: 10/07/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 luglio 1951, n. 607

Testo normativo

LEGGE n. 607/1951 # LEGGE 10 luglio 1951, n. 607 ## Norme transitorie per i concorsi a posti nei ruoli delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico: Nel primo concorso che sarà bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichità e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della metà, al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti; Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e dell' art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 . Il personale non di ruolo è ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di età, purchè sia in possesso di una anzianità di servizio tale che, congiunta a quella che avrà potuto acquisire in ruolo al 65° anno di età, non risulti inferiore a venti anni. Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio: a) per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella di lettere e filosofia, purchè siano forniti anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono; b) per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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