Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
Qual è lo scopo della Legge 6/2004 e a chi si applica l'amministrazione di sostegno?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 6/2004 introduce nel codice civile italiano l'istituto dell'amministrazione di sostegno, uno strumento di protezione giuridica per le persone che hanno perso, totalmente o parzialmente, l'autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, che comportano una limitazione più ampia della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno rappresenta un intervento meno restrittivo, mantenendo il massimo grado di autonomia possibile per la persona protetta. La legge si applica a soggetti che necessitano di aiuto temporaneo o permanente nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, come anziani con decadimento cognitivo, persone con disabilità, o individui in condizioni di fragilità. L'amministrazione di sostegno prevede la nomina di un amministratore di sostegno che affianca la persona nel compimento di determinati atti, senza sostituirsi completamente alla sua volontà, preservando così la dignità e l'autodeterminazione del soggetto protetto.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6
Testo normativo
LEGGE n. 6/2004
# LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6
## Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo
I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e
modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche'
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Art. 1 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 6/2004 è il riferimento normativo per l'amministrazione di sostegno, uno strumento di protezione giuridica alternativo a interdizione e inabilitazione. Avvocati, notai e operatori sociali la consultano per questioni di capacità di agire, tutela dei diritti della persona, e gestione del patrimonio di soggetti fragili o con limitata autonomia.
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