Legge

Legge 59/1997

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Pubblicato: 17/03/1997 In vigore dal: 15/03/1997 Documento ufficiale

Quali funzioni amministrative vengono trasferite alle regioni e agli enti locali con la Legge 59/1997 e quali rimangono allo Stato?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 59/1997, nota come "Legge Bassanini", è una legge delega che autorizza il Governo a trasferire funzioni e compiti amministrativi dallo Stato centrale alle regioni e agli enti locali (province, comuni, comunità montane). Il trasferimento avviene secondo il principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni amministrative localizzabili nei territori devono essere conferite agli enti locali, salvo eccezioni specifiche. Questo riguarda praticamente tutti i settori della pubblica amministrazione, dalla sanità ai servizi sociali, dall'urbanistica all'ambiente, dall'edilizia ai trasporti locali.

Tuttavia, la legge esclude dal trasferimento materie strategiche riservate allo Stato: affari esteri, difesa, giustizia, ordine pubblico, moneta e sistema bancario, istruzione universitaria, previdenza sociale, ricerca scientifica, telecomunicazioni e grandi infrastrutture nazionali. Rimangono inoltre allo Stato i compiti affidati ad autorità indipendenti e quelli di rilievo nazionale in protezione civile, ambiente e energia. Per i professionisti e le aziende, questa legge è rilevante perché determina quale livello di governo (centrale, regionale o locale) ha competenza su specifiche materie amministrative, influenzando così i procedimenti autorizzativi, i tributi locali e la regolamentazione delle attività economiche.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Testo normativo

LEGGE n. 59/1997 # LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 ## Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: CAPO I Art. 1 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. r-bis. trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120 )) . c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

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La Legge 59/1997 è il fondamento del decentramento amministrativo italiano e del principio di sussidiarietà, disciplinando il trasferimento di funzioni amministrative tra Stato, regioni e enti locali. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere quale amministrazione ha competenza su tributi locali, autorizzazioni, licenze e servizi pubblici. È strettamente collegata al federalismo fiscale, all'autonomia tributaria degli enti locali e alla ripartizione delle competenze amministrative tra i diversi livelli di governo.

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