Legge

Legge 59/1987

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

Pubblicato: 04/03/1987 In vigore dal: 03/03/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Testo normativo

LEGGE n. 59/1987 # LEGGE 3 marzo 1987, n. 59 ## Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni dell' articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349 , si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo. NOTE Note all'art. 1, comma 1: - Il comma 6, lettera e), dell'art. 15 della legge n. 349/1986 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, in sede di prima applicazione della legge medesima, provvede alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento a domanda anche del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell' art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e successive modificazioni ed integrazioni (per l'intero testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1). - Il testo vigente dell' art. 12 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985) è il seguente: "Art. 12. - Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali. Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985. Si applicano il terzo e il sesto comma dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 . Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all' art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono presentate al Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381 . Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall' art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181 . Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , già avviata con i fondi stanziati dall' art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 , il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del cap. 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo. Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per l'ecologia può altresì richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 50 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza". Nota all'art. 1, comma 2: Per l'intero testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.

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