Legge

Legge 58/2001

((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)).

Pubblicato: 20/03/2001 In vigore dal: 07/03/2001 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le finalità del Fondo per lo sminamento umanitario istituito dalla Legge 58/2001?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 58/2001 istituisce un fondo presso il Ministero degli Affari Esteri destinato a programmi integrati di sminamento umanitario e bonifica di aree contaminate da residuati bellici esplosivi. Il fondo si applica a livello internazionale, riguardando le aree geografiche colpite da mine terrestri e munizioni a grappolo, e coinvolge sia enti pubblici che organizzazioni umanitarie operanti in questi contesti. In pratica, il fondo finanzia attività concrete come campagne educative sulla prevenzione dei rischi, censimento e mappatura dei campi minati, assistenza medica e riabilitazione delle vittime, nonché ricostruzione delle comunità colpite. Aspetto rilevante è che la legge prevede anche il trasferimento tecnologico e la formazione di operatori locali per garantire l'autonomia dei paesi beneficiari, oltre a promuovere l'adesione internazionale alle Convenzioni di Ottawa (mine antipersona) e di Oslo (munizioni a grappolo), rappresentando un impegno dell'Italia verso il disarmo umanitario.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

Testo normativo

LEGGE n. 58/2001 # LEGGE 7 marzo 2001, n. 58 ## <em><strong>((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi))</strong></em>. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi 1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, &egrave; istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalit&agrave; che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate: a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio; b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi; c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d) ricostruzione e sviluppo delle comunit&agrave; che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi; e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; ((g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonch&egrave; in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo)) ((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 &egrave; destinato, altres&igrave;, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalit&agrave; previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico))

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La Legge 58/2001 rappresenta il quadro normativo italiano per finanziamenti destinati a sminamento umanitario, bonifica di residuati bellici e assistenza alle vittime, operando secondo le Convenzioni internazionali di Ottawa e Oslo. Professionisti del settore umanitario e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere le modalità di allocazione delle risorse pubbliche, i criteri di eleggibilità dei programmi e gli obblighi di rendicontazione verso il Ministero degli Affari Esteri.

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