Legge

Legge 58/1992

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 05/02/1992 In vigore dal: 29/01/1992 Documento ufficiale

Quali sono i principali obiettivi e le modalità di attuazione della riforma del settore delle telecomunicazioni secondo la Legge 58/1992?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 58/1992 rappresenta il primo intervento legislativo organico per la riforma del settore delle telecomunicazioni in Italia, affidando la gestione dei servizi pubblici di telecomunicazioni a una società costituita dall'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) in concessione esclusiva per dieci anni. La norma riguarda principalmente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che vengono soppresse e sostituite da una struttura societaria più moderna. In pratica, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha il compito di affidare in concessione esclusiva l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione, mantenendo gli standard di servizio precedenti e garantendo il proseguimento dei piani di investimento. La legge prevede inoltre un processo di riassetto del settore attraverso il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), che deve deliberare sui criteri generali di riorganizzazione secondo principi di efficienza, economicità e trasparenza tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58

Testo normativo

LEGGE n. 58/1992 # LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58 ## Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata "Società", la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi. 2. All'atto di concessione di cui al comma 1 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , prevede tra l'altro: a) il mantenimento degli standard di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1; b) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa; c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate "concessionarie", per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3. 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni. 5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi. 6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti.

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