Legge IVA

Legge 58/1977

Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

Pubblicato: 14/03/1977 In vigore dal: 04/03/1977 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA viene applicata alle acqueviti diverse da quelle specificamente indicate nella tabella B del DPR 633/1972?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 58/1977 modifica le aliquote dell'IVA per determinati prodotti alcolici, in particolare per le acqueviti non comprese nell'elenco specifico della tabella B allegata al DPR 633/1972. La norma stabilisce che per le cessioni e le importazioni di queste acqueviti l'aliquota IVA applicabile è fissata al 18%. Questa disposizione riguarda direttamente i produttori, i distributori e gli importatori di bevande alcoliche, che devono applicare questa aliquota nelle loro operazioni commerciali. La misura rappresenta un intervento di politica fiscale su prodotti specifici, ritenuto necessario e urgente dal Governo dell'epoca, e comporta implicazioni dirette sulla determinazione del prezzo finale al consumo e sulla gestione contabile delle operazioni IVA per le aziende del settore.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1977, n. 58

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 58/1977 # DECRETO-LEGGE 4 marzo 1977, n. 58 ## Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza ai modificare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

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Il Decreto-Legge 58/1977 è lo strumento normativo che disciplina l'aliquota IVA per le acqueviti, rappresentando un caso di variazione delle aliquote ordinarie previste nel sistema IVA italiano. Commercialisti e aziende del settore beverage devono fare riferimento a questa norma per la corretta classificazione fiscale delle acqueviti, la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e la gestione della documentazione fiscale relativa a cessioni e importazioni di prodotti alcolici.

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