Legge

Legge 574/1993

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.

Pubblicato: 07/01/1994 In vigore dal: 23/12/1993 Documento ufficiale

Quali rischi assicurativi copre la Legge 574/1993 per il personale delle forze di polizia e forestali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 574/1993 obbliga le amministrazioni della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato a integrare le polizze assicurative dei loro mezzi di trasporto con una copertura aggiuntiva. Questa copertura riguarda i rischi di lesioni personali o decesso che non sono già inclusi nell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi. La norma si applica sia al personale addetto alla guida dei mezzi che a chiunque sia stato autorizzato a viaggiare su tali veicoli. In pratica, se un militare o un dipendente subisce un danno durante la conduzione o il trasporto su un mezzo amministrativo, la polizza integrata garantisce un indennizzo per le lesioni o il decesso, indipendentemente dalla responsabilità civile verso terzi. I massimali di queste polizze non possono superare quelli previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria, e gli importi liquidati da più polizze per lo stesso evento vengono coordinati per evitare doppi indennizzi.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 574

Testo normativo

LEGGE n. 574/1993 # LEGGE 23 dicembre 1993, n. 574 ## Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all' articolo 15, commi 3 , 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dei commi 3 , 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 147/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato) è il seguente: "3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".

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La Legge 574/1993 disciplina la copertura assicurativa integrativa per il personale delle amministrazioni pubbliche (Guardia di finanza, Carabinieri, Corpo forestale), stabilendo obblighi di integrazione delle polizze per rischi di lesioni e decesso. Commercialisti e responsabili amministrativi delle PA consultano questa norma per verificare gli obblighi di assicurazione complementare, i massimali assicurativi, il coordinamento tra polizze multiple e l'equo indennizzo del personale.

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