Cosa stabilisce la Legge 57/1992 riguardo all'istituzione della scuola di restauro a Firenze?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 57/1992 istituisce una scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, realizzando quanto previsto dalla legge 44/1975 sulla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale. La scuola opera come struttura specializzata dipendente dalla Direzione generale antichità e belle arti e rappresenta un'evoluzione dell'antico opificio mediceo, trasformandolo in centro di eccellenza per la formazione nel settore del restauro. La normativa affida all'istituzione il compito di insegnare tecniche di restauro, in particolare per opere di commesso e arte minore, coordinandosi con l'Istituto centrale di restauro. La scuola rappresenta un'importante risorsa nazionale per la conservazione e il ripristino del patrimonio culturale italiano, operando su tutto il territorio nazionale con competenze specializzate nel restauro di beni artistici e storici.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57
Testo normativo
LEGGE n. 57/1992
# LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57
## Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre
dure di Firenze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1› marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, è istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'intero art. 11 della legge n. 44/1975 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) è il seguente: "Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti. All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro".
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La Legge 57/1992 disciplina l'istituzione di una scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure, un istituto specializzato per la conservazione del patrimonio artistico e archeologico. La normativa si collega alla legge 44/1975 sulla protezione dei beni culturali e coordina l'attività didattica con l'Istituto centrale di restauro, rappresentando un riferimento normativo per chi opera nel settore della tutela e del restauro dei beni storici e artistici.
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