Quali aliquote IRPEF per scaglioni di reddito sono state introdotte dal Decreto-Legge 57/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 57/1986 ha rivisto le aliquote e le detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modificando l'articolo 11 del DPR 597/1973. La norma si applica al calcolo dell'imposta lorda per i contribuenti persone fisiche residenti in Italia, determinata applicando aliquote progressive per scaglioni di reddito al reddito complessivo al netto delle deduzioni. Il decreto introduce un sistema a 9 scaglioni progressivi, partendo dal 12% fino a 6 milioni di lire e raggiungendo il 62% per redditi oltre 600 milioni di lire, con aliquote intermedie che aumentano gradualmente. Questa struttura progressiva rappresenta il meccanismo di tassazione personale dell'epoca e riguarda direttamente i professionisti, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi diversi, incidendo sulla pianificazione fiscale e sulla determinazione del carico tributario annuale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 57/1986
# DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57
## Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 11. (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento; oltre 600 milioni di lire 62 per cento".
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Il Decreto-Legge 57/1986 è il riferimento normativo per la revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni fiscali, disciplinando il calcolo dell'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per determinare correttamente le aliquote progressive per scaglioni, le deduzioni dal reddito complessivo e la pianificazione tributaria dei contribuenti persone fisiche.
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