Cosa prevede la Legge 563/1993 riguardo ai termini dei procedimenti penali in istruzione formale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 563/1993 è una norma di carattere transitorio che modifica i termini per la conclusione dei procedimenti penali ancora in corso secondo le regole precedenti al nuovo codice di procedura penale del 1989. In particolare, la legge interviene sull'articolo 242 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prorogando da fine 1993 a fine 1994 il termine entro il quale il giudice istruttore deve concludere l'istruzione formale per i reati più gravi (quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)). La norma riguarda i procedimenti che erano ancora in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che continuavano secondo le regole precedenti. In pratica, per questi procedimenti il giudice istruttore aveva un anno supplementare (fino al 31 dicembre 1994 anziché 1993) per depositare il fascicolo in cancelleria e, entro sessanta giorni successivi, pronunciare sentenza di proscioglimento o ordinanza di rinvio a giudizio. Questa proroga era necessaria per evitare che procedimenti complessi venissero archiviati per scadenza dei termini, garantendo una conclusione ordinata della transizione normativa tra i due codici di procedura penale.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 563
Testo normativo
LEGGE n. 563/1993
# LEGGE 28 dicembre 1993, n. 563
## Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di
istruzione formale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411 , le parole: "alla data del 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con D.Lgs. n. 271/1989 , già modificato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 293/1990 , dall' art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400 , dall' art. 1 del D.Lgs. n. 411/1992 e dall'art. 1 della legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 242 (Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti). - 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì: a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti. 2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 31 dicembre 1994, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo".
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La Legge 563/1993 è rilevante per chi studia i termini procedurali, l'istruzione formale e le norme transitorie del codice di procedura penale. Avvocati e magistrati la consultano per comprendere i termini di prescrizione, il rinvio a giudizio e le ordinanze istruttorie nei procedimenti per reati gravi. È strettamente collegata al decreto legislativo 271/1989 e alle successive modifiche normative sui procedimenti penali in fase istruttoria.
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