Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
Qual è l'oggetto della Legge 56/2002 e quali materie disciplina?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 56/2002 è un atto di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 7 febbraio 2002, emanato dal Presidente della Repubblica il 4 aprile 2002. Si tratta di una normativa che proroga disposizioni in quattro ambiti principali: la disciplina dei medici a tempo determinato nel settore sanitario, la regolamentazione dei farmaci, la formazione sanitaria e gli ordinamenti didattici universitari, oltre alle norme relative agli organi amministrativi della Croce Rossa Italiana. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, acquisendo piena efficacia normativa. Le modificazioni apportate rispetto al decreto-legge originario sono riportate in allegato al testo normativo. Questa legge rappresenta un intervento di carattere prevalentemente sanitario e universitario, con rilevanza anche per l'organizzazione delle istituzioni umanitarie nazionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 aprile 2002, n. 56
Testo normativo
LEGGE n. 56/2002
# LEGGE 4 aprile 2002, n. 56
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a
tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 , recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli ----
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La Legge 56/2002 riguarda la proroga di disposizioni in materia di personale medico a tempo determinato, regolamentazione farmaceutica, formazione sanitaria e ordinamenti didattici universitari, nonché la governance della Croce Rossa. Professionisti del settore sanitario, amministratori universitari e responsabili di enti umanitari consultano questa normativa per comprendere le proroghe normative e le modifiche introdotte nel decreto-legge di conversione.
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