Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Quali sono le modifiche apportate dal Decreto-Legge 556/1986 al regime di esenzione fiscale degli interessi su obbligazioni e titoli?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 556/1986 introduce modifiche significative all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 31 del DPR 601/1973 per gli interessi e i proventi derivanti da obbligazioni e titoli. La norma elimina l'esenzione per i titoli emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelli emessi all'estero, rendendo tassabili gli interessi e altri proventi attraverso una ritenuta alla fonte. La ritenuta è applicata secondo le modalità dell'articolo 26 del DPR 600/1973, ma con un'aliquota ridotta della metà per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, applicandosi anche nei confronti degli enti non commerciali. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi, la differenza tra valore nominale e prezzo di emissione è considerata interesse anticipato e quindi soggetta a ritenuta. Le ritenute sono riscosse dalle amministrazioni dello Stato secondo le procedure ordinarie, oppure mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale per gli altri soggetti e dall'amministrazione postale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 556/1986
# DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556
## Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. ((Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell' articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali)) . Si applica la disposizione dell' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 . Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato. 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, ((lettere d) ed f),)) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.
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Il Decreto-Legge 556/1986 modifica il regime di esenzione fiscale per interessi su obbligazioni e titoli, introducendo una ritenuta alla fonte ridotta della metà fino al 30 settembre 1987. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono la tassazione dei redditi da capitale, le ritenute d'acconto, e la classificazione dei titoli di debito emessi in periodi diversi, con particolare attenzione ai titoli zero coupon e alle modalità di versamento presso la tesoreria provinciale.
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