Legge

Legge 55/2024

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (24G00072)

Pubblicato: 23/04/2024 In vigore dal: 15/04/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti formativi e le competenze richieste per esercitare la professione di pedagogista secondo la Legge 55/2024?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 55/2024 definisce il pedagogista come uno specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. La formazione richiesta deve raggiungere il livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche, corrispondente a una laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche) o LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education). Il pedagogista è qualificato come professionista di livello apicale e può operare in ambito educativo, formativo e pedagogico sia in attività formali che non formali e informali. La norma riconosce al pedagogista competenze specifiche per svolgere funzioni di coordinamento, consulenza, supervisione, direzione e monitoraggio negli ambiti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario (limitatamente agli aspetti socio-educativi), oltre ad attività di orientamento scolastico e professionale. La professione può essere esercitata sia in forma autonoma che con rapporto di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni e servizi pubblici o privati.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55

Testo normativo

LEGGE n. 55/2024 # LEGGE 15 aprile 2024, n. 55 ## Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (24G00072) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Definizione della professione di pedagogista 1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. 2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonchè attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. 4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 595 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. è il seguente: «595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 . La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.». - La Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 2017, n. 2017 /C189/03, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 giugno 2017, n. C 189.

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La Legge 55/2024 disciplina l'ordinamento delle professioni pedagogiche e l'istituzione degli albi professionali, stabilendo i requisiti formativi per pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici secondo il Quadro europeo delle qualifiche. Professionisti del settore educativo, consulenti formativi e responsabili di servizi educativi consultano questa normativa per verificare le qualifiche richieste, i livelli di competenza EQF, le funzioni professionali esercitabili e la regolamentazione dell'iscrizione agli albi professionali.

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