Cosa stabilisce la Legge 547/1993 in materia di criminalità informatica e come modifica il codice penale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 547/1993 rappresenta il primo intervento legislativo italiano organico sulla criminalità informatica, introducendo modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 1 estende il concetto di "violenza sulle cose" previsto dall'articolo 392 del codice penale, includendovi anche i danni ai programmi informatici e ai sistemi telematici. La norma si applica a chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, si fa arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose, includendo ora anche l'alterazione, modifica o cancellazione di programmi informatici, nonché l'impedimento o turbamento del funzionamento di sistemi informatici o telematici. Questa legge riguarda sia i privati che le aziende, proteggendo il patrimonio informativo da atti vandalici o sabotaggio digitale. Per le imprese, la norma è rilevante poiché stabilisce responsabilità penale per chi danneggia sistemi informatici altrui, con sanzioni pecuniarie fino a un milione di lire, e rappresenta il fondamento normativo per la tutela della sicurezza informatica aziendale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547
Testo normativo
LEGGE n. 547/1993
# LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547
## Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del
codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 392 del codice penale , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 392 del codice penale , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle cosè allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
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La Legge 547/1993 è il riferimento normativo per chi opera in materia di criminalità informatica, protezione dei dati, sicurezza dei sistemi telematici e responsabilità penale per sabotaggio digitale. Consulenti aziendali e responsabili IT la consultano per comprendere gli obblighi di protezione dei programmi informatici, la violenza sulle cose in ambito digitale e le conseguenze penali del danneggiamento di sistemi informatici.
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