Qual è lo scopo del Decreto-Legge 543/1993 e come viene gestito il contenzioso negli interventi di cooperazione allo sviluppo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 543/1993 è una normativa urgente emanata dal Presidente della Repubblica il 28 dicembre 1993 per controllare la spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, in particolare per gestire situazioni di contenzioso pendente. La norma autorizza il Ministro degli Affari Esteri a istituire una commissione speciale composta da massimo undici membri, che può includere magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti privati nel campo della contrattualistica pubblica e della cooperazione internazionale.
La commissione ha il compito di analizzare gli interventi in corso, con particolare attenzione a quelli sospesi da oltre 12 mesi o non iniziati nei termini previsti. Deve verificare lo stato di fatto e di diritto, valutare i costi di completamento, accertare la fondatezza delle varianti progettuali e proporre misure per risolvere il contenzioso, anche attraverso trattative transattive con le parti interessate.
Un aspetto rilevante è l'obbligo della commissione di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria ordinaria e al procuratore generale della Corte dei conti qualora emerga una fattispecie penalmente rilevante. La commissione, inizialmente istituita per un anno, è stata successivamente prorogata più volte attraverso leggi successive fino al 31 dicembre 2000.
Questa normativa riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche coinvolte in progetti di cooperazione internazionale, le organizzazioni non governative e i contraenti pubblici che operano nel settore dello sviluppo, fornendo uno strumento per risolvere controversie e irregolarità amministrative.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 543
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 543/1993
# DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 543
## Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli
interventi nei Paesi in via di sviluppo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonchè dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione. 2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso: a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi; b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti; c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonchè a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno; d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati. 3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè al procuratore generale della Corte dei conti. 4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività. (2) (3) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.l.1 luglio 1996, n. 347 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 , è prorogata fino al 31 dicembre 1996." ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 31 dicembre 1996, n. 667 ha disposto(con l'art. 4, comma 1) che la durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi del suddetto articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 1997. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 8 aprile 1998, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "la durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 , è prorogata fino al 31 dicembre 1998." ----------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 26 maggio 2000, n. 147 nel modificare l' art. 1 della L. 8 aprile 1998, n. 89 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89 ".
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Il Decreto-Legge 543/1993 è il riferimento normativo per la gestione del contenzioso nella cooperazione allo sviluppo, affrontando questioni di controllo della spesa pubblica, verifiche amministrative e contabili, e definizione di controversie contrattuali negli interventi internazionali. Amministrazioni pubbliche, ONG e consulenti legali lo consultano per comprendere le procedure di analisi giuridica, economica e amministrativa degli interventi sospesi, le varianti progettuali e le soluzioni transattive nel settore della cooperazione internazionale.
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