Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 532/1993 per le piccole e medie imprese creditrici dell'EFIM?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 532/1993 è una norma d'urgenza emanata a fine 1993 per affrontare la crisi dell'EFIM (Ente Finanziamenti Industria Manifatturiera), un istituto pubblico ormai soppresso. La norma si applica alle piccole e medie imprese e alle associazioni commerciali che vantavano crediti commerciali verso l'EFIM e le sue società controllate, per i quali era stata disposta la sospensione del pagamento dal 18 luglio 1992.
La principale agevolazione prevista consiste nella sospensione dei versamenti delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dell'IVA e delle ritenute d'imposta dovute dalle imprese creditrici, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati verso l'EFIM. Questa sospensione fiscale rappresentava un meccanismo di compensazione: mentre le aziende attendevano il pagamento dei loro crediti bloccati, potevano sospendere i propri versamenti tributari.
La durata della sospensione fiscale era collegata alla durata della sospensione dei debiti dell'EFIM, con un termine massimo inizialmente fissato al 20 gennaio 1995, successivamente prorogato al 31 dicembre 1995 da un decreto-legge successivo. L'importo complessivo dell'agevolazione era stimato in 110 miliardi di lire per il 1994.
Per accedere al beneficio, le imprese dovevano documentare i crediti mediante i decreti ministeriali di approvazione degli elenchi crediti ammessi oppure mediante documentazione con data certa asseverata dagli amministratori delle società creditrici.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1993, n. 532
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 532/1993
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1993, n. 532
## Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da
piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle societa'
controllate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell' articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo. 2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. 3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995. ((3)) 4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 . 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.l 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995 n. 95 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 3 è prorogato al 31 dicembre 1995.
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Il Decreto-Legge 532/1993 riguarda la sospensione dei versamenti tributari, l'IVA, le imposte sul reddito d'impresa e le ritenute d'imposta per crediti commerciali verso l'EFIM. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere i meccanismi di compensazione fiscale, la documentazione dei crediti ammessi e le proroghe dei termini di versamento in situazioni di crisi di enti pubblici.
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