Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblic
Quali accordi internazionali ratifica la Legge 52/1992 e quale evento ne ha determinato l'adozione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 52/1992 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare una serie di protocolli e secondi protocolli aggiuntivi agli accordi commerciali tra la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) e diversi paesi terzi. Questi accordi sono stati necessari a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunità Europea, evento che ha richiesto l'adeguamento dei trattati preesistenti. La normativa riguarda specificamente i rapporti commerciali con Tunisia, Libano, Israele, Siria, Islanda, Svizzera e Finlandia, disciplinando le modalità di scambio commerciale nel settore del carbone e dell'acciaio. Per le aziende operanti in questi settori e nei paesi interessati, la ratifica di questi protocolli rappresenta la base legale per le transazioni commerciali e gli scambi preferenziali, garantendo certezza giuridica nelle relazioni economiche internazionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52
Testo normativo
LEGGE n. 52/1992
# LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52
## Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati
membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica
libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana
dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli
Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica
d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia
dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles
rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre
1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il
26 luglio 1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987; b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987; c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987; d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988; e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
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La Legge 52/1992 riguarda la ratifica di accordi internazionali nel quadro della CECA e della Comunità Europea, disciplinando i protocolli commerciali con paesi terzi. Consulenti legali e operatori del commercio estero la consultano per comprendere il regime preferenziale applicabile agli scambi di carbone e acciaio, le clausole di adeguamento conseguenti all'allargamento comunitario, e la base normativa per le operazioni commerciali con i paesi contraenti.
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