Legge

Legge 512/1999

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Pubblicato: 10/01/2000 In vigore dal: 22/12/1999 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Legge 512/1999 e come funziona il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 512/1999 istituisce presso il Ministero dell'interno un Fondo di rotazione destinato a fornire solidarietà economica alle vittime di reati di tipo mafioso. Il Fondo è alimentato da contributi statali annuali (inizialmente 20 miliardi di lire, successivamente convertiti in euro 1.027.385 dal 2012) e dai rientri derivanti dai rimborsi delle vittime che hanno ricevuto aiuti. Nel corso degli anni, il Fondo è stato progressivamente ampliato: nel 2011 è stato unificato con il Fondo per le vittime di estorsione e usura, e nel 2018 è stato ulteriormente esteso per includere anche le vittime di reati intenzionali violenti e gli orfani per crimini domestici. La gestione del Fondo consente al Ministero dell'interno di surrogarsi nei diritti delle vittime, recuperando quanto erogato attraverso i procedimenti di risarcimento danni. Si tratta di uno strumento di protezione sociale rivolto a categorie vulnerabili colpite da criminalità organizzata e reati gravi, con una logica di rotazione che permette il reimpiego delle somme recuperate per nuovi interventi di solidarietà.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

Testo normativo

LEGGE n. 512/1999 # LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512 ## Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso) 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato: a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; (5) b) dai rientri previsti dall'articolo 2. (4) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 2, comma 6-sexies) che "A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 , e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999, n. 512 , sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19) che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, [...] previsti dal [...] comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 , a decorrere dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.027.385. " -------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 11 gennaio 2018, n. 4 , nel modificare l' art. 2, comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonchè agli orfani per crimini domestici»".

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La Legge 512/1999 rappresenta il fondamento normativo per il Fondo di rotazione destinato alle vittime di reati mafiosi, estorsioni, usura e crimini violenti, disciplinando la gestione di risorse pubbliche dedicate alla solidarietà sociale. Consulenti legali e operatori del settore pubblico consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di surrogazione nei diritti delle vittime, l'alimentazione del Fondo e le modalità di recupero crediti attraverso i procedimenti di risarcimento danni.

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