Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione
clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera.
Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 51/2002 in materia di confisca e distruzione dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 51/2002 introduce modifiche urgenti alla disciplina dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico illegale di migranti, disciplinati dall'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998). La norma si applica ai mezzi sequestrati in operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina e riguarda le autorità competenti nella gestione di questi beni. In pratica, il decreto prevede che quando non vengono presentate istanze di affidamento per i mezzi sequestrati, si proceda alla loro distruzione secondo le modalità previste dalla normativa doganale. La distruzione può essere disposta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da autorità da lui delegata, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente. Per i beni acquisiti dallo Stato a seguito di confisca definitiva, il decreto consente l'assegnazione ad amministrazioni pubbliche che ne abbiano avuto l'uso, oppure l'alienazione o la distruzione. Aspetto rilevante è che i mezzi non assegnati o trasferiti devono comunque essere distrutti, applicando le disposizioni vigenti sulla gestione dei beni confiscati.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 51/2002
# DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51
## Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione
clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 , nonchè di fornire le garanzie previste dall' articolo 13 della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , è sostituito dai seguenti: "8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento ((per mezzi di trasporto sequestrati)) , si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ((e successive modificazioni)) . 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)) . I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. ((Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , a successive modificazioni")) . 2. Ai commi 3 ((, 4)) e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".
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Il Decreto-Legge 51/2002 disciplina la confisca e distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di migranti, rimandando alle disposizioni doganali in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati. Amministrazioni pubbliche e autorità giudiziarie devono coordinarsi per l'applicazione delle procedure di distruzione e alienazione dei beni, secondo le norme sulla destinazione dei beni confiscati previste dalla normativa doganale.
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