Legge

Legge 5/2021

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). (21G00009)

Pubblicato: 29/01/2021 In vigore dal: 29/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure organizzative introdotte dal Decreto-Legge 5/2021 per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 5/2021 interviene sull'organizzazione e il funzionamento del CONI, riconoscendogli autonomia e indipendenza in linea con la Carta Olimpica internazionale. La norma si applica al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e riguarda principalmente la sua struttura organizzativa e il personale. In pratica, il decreto assegna al CONI una dotazione organica propria di 165 unità di personale (di cui 10 dirigenti di livello non generale), garantendo così la piena operatività dell'ente in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. Aspetto rilevante è che il personale precedentemente in avvalimento presso il CONI da parte di Sport e Salute S.p.A. viene posto in comando obbligatorio alle dipendenze del CONI, con rimborso dei costi economici a carico di Sport e Salute S.p.A. secondo le modalità del contratto di servizio vigente. Questa separazione organizzativa mira a garantire l'indipendenza del CONI rispetto alla società di gestione dei servizi.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 5/2021 # DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5 ## Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). (21G00009) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell'Ente CONI, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi S.p.A.; Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è passato, a far data dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che «la società di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , assume la denominazione di "Sport e salute S.p.A."; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.A.»; Vista la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza; Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale; Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo; Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano 1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. 2. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 )) . 3. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 )) . 4. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 )) . 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

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