Legge

Legge 5/1992

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

Pubblicato: 08/01/1992 In vigore dal: 07/01/1992 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto-Legge 5/1992 e quali sono gli importi autorizzati per la perequazione retributiva dei sottufficiali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 5/1992 autorizza una spesa per equiparare il trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza a quello degli ispettori della Polizia di Stato, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991. La norma riguarda specificamente il personale militare e delle forze di polizia che aveva subito una disparità retributiva rispetto ai colleghi della Polizia di Stato. Gli importi autorizzati sono differenziati per anno: 80 miliardi di lire per il 1992, 260 miliardi per il 1993, 270 miliardi per il 1994, 230 miliardi per il 1995 e 80 miliardi a decorrere dal 1996. Il finanziamento avviene mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del Tesoro, utilizzando uno specifico accantonamento già previsto per l'applicazione della sentenza costituzionale. Un successivo aggiornamento normativo (D.L. 290/1994) ha esteso l'autorizzazione anche alle competenze arretrate e ha chiarito che la perequazione si applica a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 5/1992 # DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5 ## Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la sentenza della Corte costituzionale del 3-12 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perequare conseguentemente i trattamenti retributivi del predetto personale dell'Arma dei carabinieri, in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia; Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere alla perequazione economica per le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3- 12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonchè della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991 , concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato. 2. Al relativo onere, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 290 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 443 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso."

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Il D.L. 5/1992 rappresenta un intervento di perequazione retributiva nel settore pubblico, disciplinando l'equiparazione dei trattamenti economici tra diverse categorie di personale militare e delle forze di polizia. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico consultano questa norma per comprendere gli effetti di sentenze costituzionali sulla gestione del bilancio dello Stato, le variazioni di stanziamento e le modalità di pagamento delle competenze arretrate nel comparto difesa e sicurezza.

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