Legge

Legge 494/1999

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000.

Pubblicato: 28/12/1999 In vigore dal: 16/12/1999 Documento ufficiale

Quali disposizioni introduce la Legge 494/1999 per facilitare i servizi di accoglienza durante il Giubileo dell'anno 2000?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 494/1999 è una normativa temporanea emanata per supportare gli interventi di accoglienza legati al Grande Giubileo dell'anno 2000. Si applica principalmente al Ministero per i beni e le attività culturali e riguarda musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato. La legge autorizza il Ministero a stipulare fino a 1.500 contratti di lavoro a tempo determinato dal 1° dicembre 1999 al 30 giugno 2001, per garantire l'apertura quotidiana con orari prolungati di questi istituti culturali. Inoltre, consente il rinnovo prioritario di contratti già autorizzati per il 1999 e la stipulazione di contratti per soggetti impegnati in lavori socialmente utili, secondo le convenzioni tra il Ministero del lavoro e quello per i beni culturali.

Dal punto di vista finanziario, la legge stanzia risorse specifiche: 5 miliardi di lire per il 1999, 45 miliardi per il 2000 e 30 miliardi per il 2001. Questi fondi provengono da riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale del Ministero del tesoro, utilizzando accantonamenti dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno. La normativa è stata successivamente prorogata attraverso aggiornamenti legislativi che hanno esteso l'utilizzo del personale fino al 31 dicembre 2002.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494

Testo normativo

LEGGE n. 494/1999 # LEGGE 16 dicembre 1999, n. 494 ## Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali). 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001. (2) ((3)) 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure di cui all' articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4 . 3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali; ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 . Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 , nonchè dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 . 4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 febbraio 2001, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, coma 1) che "Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , fino al 31 dicembre 2001, nonchè del personale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001." ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 34, coma 1) che "Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 , della legge 16 dicembre 1999, n. 494 . Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative."

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