Quali interventi e finanziamenti prevede la Legge 493/1992 per la Torre di Pisa?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 493/1992 autorizza finanziamenti straordinari per proseguire i lavori di consolidamento e restauro della Torre di Pisa, monumento di rilevanza nazionale. La norma stanzia complessivamente 5 miliardi di lire per l'anno 1992, suddivisi tra interventi diretti di consolidamento (2 miliardi) e contributi all'Opera primaziale di Pisa per garantire la continuità operativa durante la chiusura al pubblico (3 miliardi). La legge differisce inoltre il termine per il completamento dei compiti del comitato di gestione dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993, permettendo una prosecuzione più ordinata dei lavori. Il finanziamento proviene da riduzioni di stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato: 1 miliardo dal Ministero del Tesoro (capitolo dedicato all'edilizia storico-monumentale) e 4 miliardi dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, evitando così nuovo indebitamento pubblico.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493
Testo normativo
LEGGE n. 493/1992
# LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493
## Interventi per la Torre di Pisa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Interventi per la Torre di Pisa 1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992. 2. Il termine indicato nell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360 , è differito al 31 dicembre 1993. 3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede: a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori pubblici: "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale"; b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990 (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) è il seguente: "Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.L. n. 279/1990 è entrato in vigore il 5 ottobre 1990.
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La Legge 493/1992 riguarda interventi di restauro e consolidamento di beni culturali, con implicazioni per la gestione del bilancio dello Stato e l'allocazione di risorse pubbliche tra capitoli di spesa. Amministratori pubblici e responsabili di enti culturali consultano questa norma per comprendere i meccanismi di finanziamento straordinario, le variazioni di bilancio e la continuità operativa durante interventi manutentivi su patrimonio monumentale.
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