Quali modifiche apporta la Legge 492/1992 alle disposizioni sulla traduzione dei detenuti previste dalla Legge 354/1975?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 492/1992 interviene sulla Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) abrogando i commi quarto e quinto dell'articolo 42, che disciplinavano specificamente le modalità di traduzione dei detenuti e degli internati adulti. Questi commi contenevano regole dettagliate su come dovevano essere eseguite le traduzioni, stabilendo che fossero effettuate dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel tempo più breve possibile, con assistenza di personale femminile per le donne. La norma abrogata prevedeva anche cautele specifiche per proteggere i soggetti dalla curiosità pubblica e dalla pubblicità, limitando l'uso di manette solo quando necessario per ragioni di sicurezza e consentendo l'uso di abiti civili in casi specifici. Con l'abrogazione di questi commi, la disciplina delle traduzioni viene semplificata e la rubrica dell'articolo 42 viene modificata da "Traduzioni" a "Trasferimenti", indicando un cambio di prospettiva normativa. La modifica riflette probabilmente l'esigenza di aggiornare la regolamentazione penitenziaria, delegando eventualmente a fonti secondarie (regolamenti) la disciplina dei dettagli operativi.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492
Testo normativo
LEGGE n. 492/1992
# LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492
## Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di
restrizione della liberta' personale e di liberazione di imputati
prosciolti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nell' articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimenti)", e i commi quarto e quinto sono abrogati. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". I commi quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n. 354/75 così recitavano: "4. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. 5. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.".
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La Legge 492/1992 modifica l'ordinamento penitenziario in materia di traduzioni di detenuti e internati, abrogando disposizioni sulla custodia cautelare e sulle modalità di trasferimento. Operatori del settore penitenziario, avvocati penalisti e magistrati di sorveglianza consultano questa normativa per comprendere i diritti dei ristretti durante i trasferimenti, le cautele sulla dignità personale e l'uso di mezzi di contenimento.
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