Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
Cosa prevede la Legge 490/1993 riguardo alle operazioni di scrutinio nel ballottaggio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 490/1993 modifica l'articolo 11 della Legge 81/1993 introducendo una deroga importante alle regole ordinarie di scrutinio. Normalmente, secondo la disciplina generale, dopo la chiusura delle operazioni di voto il presidente del seggio rinvia lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo. Tuttavia, questa legge stabilisce che tale rinvio non si applica alle operazioni di scrutinio relative al ballottaggio (il secondo turno di votazione), le quali devono invece iniziare immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto dello stesso giorno. Questa disposizione accelera i tempi di proclamazione del risultato definitivo nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno. La norma riguarda gli enti locali (comuni e province) e interessa gli organi di seggio, i sindaci e le amministrazioni comunali e provinciali che devono organizzare le operazioni di voto e scrutinio secondo questa procedura accelerata.
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Riferimento normativo
LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490
Testo normativo
LEGGE n. 490/1993
# LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490
## Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del
presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 11 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come sostituito dall' art. 6 della legge n. 415/1993 , poi modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e suc- cessive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione. 2-bis. - Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
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La Legge 490/1993 è rilevante per chi gestisce elezioni amministrative locali, in particolare per quanto riguarda ballottaggio, operazioni di scrutinio, elezione del sindaco e presidente della provincia. Amministratori locali, segretari comunali e responsabili dei seggi consultano questa norma per comprendere i tempi di spoglio delle schede e la proclamazione dei risultati in caso di ballottaggio.
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