Legge

Legge 489/1993

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi.

Pubblicato: 03/12/1993 In vigore dal: 26/11/1993 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le condizioni per la proroga delle operazioni di fusione, scissione e conferimento negli istituti di credito di diritto pubblico secondo la Legge 489/1993?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 489/1993 proroga al 31 dicembre 1995 il termine entro il quale gli istituti di credito di diritto pubblico potevano perfezionare operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, con effetti retroattivi dal 22 agosto 1992. La norma si applica agli enti creditizi pubblici e alle società finanziarie che detengono partecipazioni nel capitale di banche e società esercenti attività finanziarie strumentali. La legge prevede che il trasferimento delle azioni ricevute dai conferimenti non costituisca realizzo per l'ente conferente, a condizione che sia deliberato secondo direttive del Ministro del Tesoro per la diversificazione del rischio; il Ministro ha 30 giorni per accertare la conformità, decorsi i quali la conformità si intende automaticamente acquisita. Per gli enti commerciali, eventuali differenze tra i proventi del trasferimento e il valore fiscale delle azioni devono essere accantonate in riserva speciale e non concorrono al reddito fino alla distribuzione o utilizzo diverso dalla copertura di perdite.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 novembre 1993, n. 489

Testo normativo

LEGGE n. 489/1993 # LEGGE 26 novembre 1993, n. 489 ## Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 lugl 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995. )) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 . 3. Le disposizioni dell' articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , nonchè alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi società od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia. 4. Ai fini di quanto previsto all' articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alla direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa; decorso tale termine la conformità si intende accertata. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmentericonosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite. 5. Le disposizioni dell' articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche. 6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , le parole da: "della differenza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1.

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