Quali sono le norme che regolano il trapianto parziale di fegato tra persone viventi in Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 483/1999 rappresenta un'eccezione importante al divieto generale contenuto nell'articolo 5 del Codice Civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Questa legge consente specificamente a una persona vivente di donare una parte del proprio fegato a un'altra persona vivente, esclusivamente a titolo gratuito e per finalità di trapianto. La normativa si applica ai cittadini italiani e ai soggetti presenti sul territorio nazionale che intendano effettuare questa donazione, rappresentando un'importante apertura nel diritto italiano verso la medicina trapiantologica. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, la legge rimanda alle disposizioni della Legge 458/1967 (che regolava il trapianto di rene tra viventi), applicandole per quanto compatibili al trapianto epatico parziale, garantendo così un quadro normativo coerente e consolidato per questa pratica medica.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 483
Testo normativo
LEGGE n. 483/1999
# LEGGE 16 dicembre 1999, n. 483
## Norme per consentire il trapianto parziale di fegato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Trapianto parziale di fegato 1. In deroga al divieto di cui all' articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 5 del codice civile , è il seguente: "Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo). - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume". - La legge 26 giugno 1967, n. 458 , reca: "Trapianto del rene tra persone viventi".
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La Legge 483/1999 disciplina il trapianto parziale di fegato tra persone viventi, introducendo un'eccezione al divieto generale di disposizione del corpo previsto dal Codice Civile. Professionisti del settore sanitario, giuristi e amministratori ospedalieri consultano questa normativa per comprendere i requisiti legali, i vincoli di gratuità della donazione e il rinvio alle norme sulla donazione di rene, elementi essenziali per la corretta gestione dei programmi di trapianto epatico.
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