Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.
Quali sono i termini per il deposito della documentazione necessaria alla vendita nelle procedure di espropriazione immobiliare secondo il Decreto-Legge 480/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 480/1999 modifica i termini per il deposito della documentazione richiesta dall'articolo 567 del codice di procedura civile nelle procedure di espropriazione immobiliare. La normativa si applica a tutti i procedimenti esecutivi immobiliari in cui è stata presentata un'istanza di vendita, e riguarda principalmente i creditori, i debitori e gli ufficiali giudiziari coinvolti in queste procedure. Il decreto stabilisce due scadenze differenziate: il 21 ottobre 2000 per le procedure nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per quelle con istanza depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000. Questa proroga è stata introdotta per affrontare le difficoltà oggettive riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, evitando l'estinzione massiccia di procedure esecutive e la conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento, che avrebbe comportato gravi conseguenze per i creditori.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 480/1999
# DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1999, n. 480
## Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura
civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302 , recante norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai, e in particolare l'articolo 1, che, nel riformulare l' articolo 567 del codice di procedura civile , ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva; Visto l'articolo 13-bis della stessa legge n. 302 del 1998 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 , che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente all'entrata in vigore della citata legge; Visto il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 , che ha riformulato il menzionato articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998 ; Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rivelati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che per effetto di tali difficoltà si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte, con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 L' articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 , è sostituito dal seguente: (( Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell'articolo 567 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000. ))
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Il Decreto-Legge 480/1999 disciplina i termini di deposito della documentazione per la vendita nell'espropriazione immobiliare, modificando l'articolo 567 del codice di procedura civile e l'articolo 13-bis della legge 302/1998. Professionisti del settore legale e notai consultano questa normativa per comprendere le scadenze transitorie, l'estinzione della procedura esecutiva e la gestione della trascrizione del pignoramento nelle procedure di espropriazione forzata.
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