Legge IVA

Legge 48/1985

Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.

Pubblicato: 04/03/1985 In vigore dal: 01/03/1985 Documento ufficiale

Quali termini sono previsti dalla Legge 48/1985 per la presentazione della dichiarazione IVA 1984 e il versamento dell'imposta relativa a gennaio 1985 per i contribuenti in regime forfetario?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 48/1985 è una norma transitoria che concede proroghe specifiche ai contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'IVA, introdotto dal decreto-legge 853/1984. La norma riguarda esclusivamente i soggetti che hanno optato per questo regime semplificato e stabilisce che possono presentare la dichiarazione IVA per l'anno 1984 entro il 31 marzo 1985, anziché nei termini ordinari. Nella dichiarazione devono essere contabilizzati gli acquisti di beni e servizi non detraibili, qualora fossero stati computati in detrazione nel mese di dicembre 1984. Per quanto riguarda il versamento dell'imposta dovuta per gennaio 1985, il termine è prorogato fino al 31 marzo 1985, offrendo così una dilazione rispetto alle scadenze ordinarie mensili. La norma introduce anche una modifica al decreto-legge 853/1984, spostando dal 31 marzo al 15 aprile il termine per la compilazione del prospetto delle attività e passività al 1° gennaio 1985 per chi opta per la contabilità ordinaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 marzo 1985, n. 48

Testo normativo

LEGGE n. 48/1985 # LEGGE 1 marzo 1985, n. 48 ## Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico 1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 , possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984. 2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985. 3. Nel decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , come convertito in legge dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 2, comma 16 , ultimo periodo, alle parole: "31 marzo", sono sostituite le seguenti: "15 aprile". 4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data. 5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTE Nota al comma 1: - Il testo del decreto-legge n. 853/1984 , coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985 . Nota al comma 3: - Testo dell'art. 2, comma 16, ultimo periodo, del decreto-legge n. 853/1984 , come modificato dalla presente legge: "16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno".

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