Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.
Quali giudizi civili pendenti davanti al pretore vengono trasferiti al giudice di pace secondo la Legge 479/1999?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 479/1999 ha riorganizzato la competenza territoriale e materiale dei giudici, trasferendo al giudice di pace i procedimenti civili che erano pendenti presso il pretore alla data del 30 aprile 1995 e che rientrano nella competenza del giudice di pace secondo la normativa vigente. Questa disposizione riguarda principalmente i cittadini e le imprese coinvolti in controversie civili di minore entità, nonché gli avvocati che devono gestire il cambio di giurisdizione. In pratica, il trasferimento non è automatico per tutti i procedimenti: sono esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della legge e quelli che rimangono nella competenza del pretore per ragioni di materia. La legge estende inoltre la competenza del giudice di pace a specifiche controversie condominiali e relative a immissioni moleste (fumo, calore, rumori, scuotimenti), nonché alle azioni di apposizione di termini e osservanza delle distanze per alberi e siepi, purché non già trattenute per la decisione.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
Testo normativo
LEGGE n. 479/1999
# LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
## Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita'
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1 - I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 , rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria; b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia. 2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile , dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi nonchè quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
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La Legge 479/1999 è il riferimento normativo per la riorganizzazione della competenza tra giudice di pace e pretore in materia civile, affrontando questioni di giurisdizione territoriale, competenza materiale e trasferimento di procedimenti pendenti. Professionisti del foro e consulenti legali la consultano per comprendere l'attribuzione delle controversie condominiali, le immissioni moleste, le distanze tra proprietà e la gestione dei procedimenti in transizione tra i diversi gradi di giudizio.
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