Legge

Legge 471/1992

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche.

Pubblicato: 05/12/1992 In vigore dal: 04/12/1992 Documento ufficiale

Quali interventi e finanziamenti prevede il Decreto-Legge 471/1992 per le zone della Liguria e Toscana colpite dalle alluvioni di settembre 1992?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 471/1992 è un provvedimento d'urgenza emanato dal Presidente della Repubblica per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche (alluvioni) che hanno colpito le province di Genova e Savona il 22 e 27 settembre 1992, nonché la regione Toscana. La norma si applica ai comuni specificamente elencati nelle province liguri e riguarda sia le amministrazioni pubbliche (province e comuni) sia i cittadini privati che hanno subito danni.

Il decreto assegna alla Liguria un contributo straordinario di 70 miliardi di lire, suddiviso in due destinazioni principali: 55 miliardi per la riparazione delle infrastrutture viarie, idriche, fognarie e per la sistemazione degli alvei fluviali; 15 miliardi per l'assistenza ai cittadini, inclusi contributi per riparare danni alle abitazioni e ai beni mobili. Le risorse sono trasferite alle amministrazioni provinciali e comunali tramite decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta.

Per accedere ai benefici previsti (sospensioni tributarie e contributi), i soggetti danneggiati devono produrre perizia asseverata o certificazione del comune competente attestante i danni subiti. L'ammontare complessivo dei tributi e contributi sospesi non può superare cinque volte l'importo del danno documentato, garantendo così una proporzionalità tra aiuto pubblico e danno effettivo.

La norma autorizza inoltre la Liguria a rideterminare gli interventi e le priorità dei programmi idrogeologici previsti dalla legge 183/1989, comunicando le modifiche al Ministro dei Lavori Pubblici entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per il trasferimento delle somme necessarie.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 471

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 471/1992 # DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 471 ## Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni: a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio; b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi: a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonchè alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi; b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi. 3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all' articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti. 4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5. 5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

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Il Decreto-Legge 471/1992 disciplina gli interventi urgenti in materia di protezione civile, contributi straordinari e sospensione di tributi per le zone colpite da calamità naturali. Commercialisti e amministratori pubblici lo consultano per comprendere le modalità di erogazione dei fondi di emergenza, la documentazione richiesta per l'indennizzo dei danni, e i criteri di proporzionalità tra danno subito e benefici fiscali concedibili. La norma rappresenta un esempio di decreto-legge di protezione civile che coordina interventi infrastrutturali, assistenza ai cittadini e agevolazioni tributarie temporanee.

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